Art. 2.
(Osservatorio nazionale permanente sull'endometriosi).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale permanente sull'endometriosi, di seguito denominato «Osservatorio».
      2. L'Osservatorio è composto da:

          a) un rappresentante del Ministero della salute;

          b) un rappresentante del Ministro per i diritti e le pari opportunità;

          c) un rappresentante del Ministro delle politiche per la famiglia;

          d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

          e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          f) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

 

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          g) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

          h) un rappresentante dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS);

          i) un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali per l'endometriosi maggiormente rappresentative;

          l) tre esperti di chiara fama in materia;

          m) un rappresentante delle principali associazioni ambientaliste che hanno dedicato attenzione specifica alla materia.